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Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro

  • Immagine del redattore: Immigration in Italy
    Immigration in Italy
  • 7 gen
  • Tempo di lettura: 3 min

Il D.L. 20/2023 (cosiddetto Decreto Cutro) ha introdotto importanti modifiche alla procedura di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.

Prima di tale intervento normativo, i titolari di un permesso di soggiorno per studio potevano richiedere la conversione esclusivamente in occasione della pubblicazione del decreto flussi.

Attualmente, invece, la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato o autonomo può essere richiesta in qualsiasi periodo dell’anno, senza vincoli temporali.

Requisiti per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 20/2023, la conversione è consentita al ricorrere dei seguenti requisiti:

  • permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità;

  • stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

  • oppure presentazione di idonea certificazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 286/98 per il lavoro autonomo.

In caso di conversione in lavoro subordinato, è necessario disporre di un’offerta di lavoro con un orario superiore alle 20 ore settimanali.

Per la conversione in lavoro autonomo, lo studente deve produrre la documentazione relativa all’attività da svolgere e dimostrare il possesso di adeguate risorse economiche. I redditi previsti devono essere superiori alla soglia minima stabilita dalla legge per l’esenzione dalle spese sanitarie, pari a € 8.500.

Quando è possibile richiedere la conversione

La richiesta di conversione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. In particolare:

  • i titolari di un permesso di soggiorno per iscrizione a corsi di laurea, master o dottorato di ricerca possono presentare la domanda anche prima del completamento del percorso di studi;

  • per i permessi rilasciati per corsi di formazione o tirocini formativi, la conversione è consentita solo al termine del corso o del tirocinio, come previsto dall’art. 14, comma 6, del D.P.R. 394/99.

Procedura per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro

La domanda deve essere presentata online sul sito del Ministero dell’Interno, accedendo tramite SPID e selezionando la voce “nulla osta per motivi di lavoro” → “conversioni fuori quota e progetti speciali”.

Occorre quindi scegliere il modello corretto:

  • modello VA per la conversione in lavoro subordinato;

  • modello Z per la conversione in lavoro autonomo;

  • modello V2 per la conversione in lavoro subordinato di stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che hanno conseguito un titolo di studio in Italia;

  • modello Z2 per la conversione in lavoro autonomo nei medesimi casi.

Proposta di contratto di soggiorno

Per la conversione in lavoro subordinato è obbligatoria la presentazione di una proposta di contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro.

Tale proposta, redatta e firmata dal datore di lavoro, rappresenta il documento principale per dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro conforme alla normativa vigente in materia di lavoro e immigrazione.

Il contratto deve indicare in modo chiaro:

Tipologia contrattuale

  • contratto collettivo nazionale applicato (codice e denominazione del CCNL);

  • livello o categoria di inquadramento;

  • mansioni effettivamente svolte.

Durata del rapporto di lavoro

  • specificare se il contratto è a tempo indeterminato o determinato;

  • in caso di contratto a termine, indicarne la durata in mesi.

Orario di lavoro

  • non inferiore a 20 ore settimanali, come richiesto dalla normativa.

Dati del datore di lavoro

  • ragione sociale e sede legale;

  • fatturato annuo e numero di dipendenti, utili a verificare la capacità economica dell’azienda;

  • eventuali ulteriori dati richiesti (ad esempio codice ATECO, posizione INPS e INAIL).

La proposta deve essere compilata secondo i modelli ministeriali ed è soggetta al controllo dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) territorialmente competente, che verifica il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Fasi successive alla presentazione della domanda

Dopo l’invio della domanda, occorre attendere il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente.

Una volta rilasciato il nulla osta:

  • viene consegnato il contratto di soggiorno (modello Q), che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro;

  • successivamente, la Prefettura rilascia il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Documenti necessari per la conversione da studio a lavoro subordinato

  • permesso di soggiorno per studio valido;

  • passaporto dello studente;

  • documento di identità valido del datore di lavoro;

  • certificato del titolo di studio conseguito in Italia (se disponibile);

  • proposta di contratto di lavoro firmata da datore di lavoro e lavoratore, con indicazione di CCNL applicato, livello, mansioni, orario settimanale e sede di lavoro;

  • certificazione di idoneità alloggiativa o ricevuta della richiesta;

  • marca da bollo da € 16;

  • quattro fotografie formato tessera;

  • copia del contratto di soggiorno firmato, da presentare in Questura al momento della richiesta del permesso di soggiorno.

 
 
 

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